Ritenuta d'acconto
La ritenuta d'acconto è una trattenuta su un compenso assoggettato a tassazione corrisposto da un soggetto denominato sostituto d'imposta (titolare o meno di Partita IVA), nei confronti di un altro soggetto detto percipiente. Le tipologie di compensi soggetti a ritenuta d'acconto sono le seguenti:
- Redditi da lavoro autonomo
- Redditi da lavoro dipendente
- Redditi da capitale
- Altri redditi soggetti a ritenuta d'acconto
Il condominio, in quanto sostituto d'imposta, è tenuto ad importanti adempimenti fiscali: effettuare e versare le ritenute di acconto, ogni qualvolta corrisponda compensi in denaro o in natura soggetti alle ritenute stesse con rilascio della relativa certificazione, nonché presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770).
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La ritenuta del 20%: i professionisti
Questa ritenuta va applicata sulle fatture dei professionisti (i lavoratori autonomi) a prescindere se l'abbiano esposta in fattura.
Va versata con modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento (non a quello della data della fattura) utilizzando il codice tributo 1040.
Non applicabilità
La ritenuta non va applicata:
- se il professionista si avvale del regime fiscale agevolato per nuove iniziative imprenditoriali o professionali (detto "Forfettino", art. 13 della della legge 388 del 23/12/2000). Il compenso finisce comunque nel 770 perché la ditta ha rilasciato fattura[1].
- se è una Società di Persone Commerciali o una Società di Capitali a svolgere l'attività di amministratore di condominio, perché in questo caso trattasi di reddito d'impresa, quindi ritenuta del 4%.
Applicabilità
La ritenuta va sempre operata, anche quando il professionista si avvale del regime semplificato per contribuenti minimi (detto "Forfettone", legge "Finanziaria 2008" del 24 dicembre 2007, n. 244, ).
Base imponibile per gli iscritti alla Gestione Separata dell'INPS
La ritenuta si calcola sull'intero imponibile, compresa la rivalsa per cassa pensione. Esempio:
Prestazione € 100,00 + Rivalsa 4% INPS G.S. € 4,00 = ---------------------------------------- Imponibile € 104,00 + IVA 20% € 20,80 = ---------------------------------------- Totale fattura € 124,80 - Ritenuta 20% su Imponibile € 20,80 = --> da versare entro il 16 del mese successivo al pagamento ---------------------------------------- Netto fattura € 104,00 --> da versare subito al professionista
Base imponibile per gli iscritti alla Cassa Professionale
Nel caso in cui il professionista sia iscritto alla Cassa Professionale (per Ingegneri, Geometri, ecc.), la ritenuta sarà calcolata solo sul compenso. Esempio:
Prestazione Commercialista € 100,00 + Rivalsa 4% Cassa Prof.le € 4,00 = ------------------------------------------ Imponibile € 104,00 + IVA 20% € 20,80 = ------------------------------------------ Totale fattura € 124,80 - Ritenuta 20% su Prestazione € 20,00 = --> da versare entro il 16 del mese successivo al pagamento ------------------------------------------ Netto fattura € 104,80 --> da versare subito al professionista
La ritenuta va operata anche sulle fatture di acconto e di saldo.
La ritenuta del 4%: le imprese
Questa ritenuta va applicata, a prescindere se sia stata esposta o meno, sulle fatture delle imprese e anche di quei soggetti che non esercitano abitualmente un'attività.
Non applicabilità
- se la persona si avvale del regime fiscale agevolato per le nuove attività imprenditoriali (forfettino, art. 13 della della legge 388 del 23/12/2000); l'amministratore si farà rilasciare una dichiarazione in cui si dica che l'attività imprenditoriale è in questo regime fiscale.
- se la manodopera ha un valore inferiore rispetto a quello del bene (cioè, se la manodopera costa 100 € e il bene costa 150 €, non si applica la ritenuta del 4%);
- se si tratta di somministrazione di energia elettrica, gas, assicurazione, trasporto e deposito, a meno che il corrispettivo non sia corrisposto in base a contratto di servizio di energia.
- se i lavori di manutenzione e ristrutturazione sono eseguiti con beneficio della detrazione IRPEF del 36% (sarà la banca o la posta ad effettuare una ritenuta del 10%).
Se non si deve operare ritenuta e se l'importo supera € 258,23, la spesa andrà a confluire nel quadro AC di Unico dell'amministratore.
Va versata con modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento (non a quello della data della fattura) utilizzando: il codice tributo 1019 per i soggetti passivi IRPEF (ditte individuali, Snc, Sas) il codice tributo 1020 per i soggetti passivi IRES (Srl, SPA, SAPA, Coop.)
La ritenuta si calcola sull'intero imponibile, compresa la fornitura del bene[2]. Esempio:
Manodopera € 400,00 + Motore idraulico € 300,00 = ------------------------------------ Imponibile € 700,00 + IVA 10% € 70,00 = ------------------------------------ Totale fattura € 770,00 - Ritenuta 4% su Imponibile € 28,00 = --> da versare entro il 16 del mese successivo al pagamento ------------------------------------ Netto fattura € 742,00 --> da versare subito alla ditta
Se il motore avesse avuto un prezzo superiore alla manodopera, la ritenuta del 4% non sarebbe stata operata (neanche sulla sola manodopera).
La ritenuta va operata anche sulle fatture di acconto e di saldo.
Versamento minimo
Le ritenute d'acconto d'importo inferiore al minimale di € 1,03 vanno versate entro il 16 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le stesse sono state operate. Il versamento va effettuato cumulando tutte le ritenute di importo minimo non versate durante l'anno precedente. Il versamento dovrà essere effettuato in ogni caso, anche se dopo il raggruppamento per codice l'importo totale sia ancora inferiore al suddetto minimale. Si utilizza il codice tributo 1001.
Anche se la ritenuta fosse stata versata, non si sarebbe commesso alcun errore sanzionabile.
Nel 770 di competenza, nel prospetto ST, si compileranno solo i p. 1-11-14 e nelle Note basterà inserire la lettera "F".
Il Modello F24
Dopo aver pagato la fattura operando la ritenuta, quest'ultima va versata entro il 16 del mese successivo. La ritenuta va versata:
- telematicamente (cioè via Internet) attraverso gli strumenti dell'Agenzia delle Entrate;
- oppure compilando il modello cartaceo e presentandolo alla Banca o alle Poste.
Per il primo caso è necessario richiedere gratuitamente all'Agenzia delle Entrate il proprio PIN per l'accesso ai servizi telematici. Se non si amministrano più di 20 condominii, è sufficiente il servizio FiscoOnLine, mentre è necessario Entratel per più di 20 condominii.
I titolari di partita IVA a partire dal 1° gennaio 2007 hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali, contributivi e previdenziali esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.
Tramite FiscoOnLine si potrà:
- inviare il file telematico predisposto dal software gratuito fornito dall'Agenzia delle Entrate;
- autorizzare l'addebito dell'importo sul conto corrente del condominio.
Qui a sinistra è riportato un esempio di Modello F24 cartaceo per tre percipienti diversi.
La Certificazione per i percipienti
Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le ritenute sono state operate, inviare ai percipienti (i professionisti e le imprese che hanno subito le ritenute) la Certificazione dei sostituti d'imposta, che contenga:
- l'ammontare delle somme corrisposte nell'anno precedente;
- la causale;
- l'ammontare delle ritenute operate.
La Dichiarazione 770
La ritenuta andrà a confluire nella dichiarazione dei sostituti d'imposta, cioè nel modello 770 semplificato.
Ogni anno il sostituto d'imposta (il condominio) deve dichiarare tutte le ritenute operate nell'anno precedente.
Per un esempio di compilazione, si guardi il File:770 semplificato.pdf.
Il Quadro AC del Modello UNICO dell'amministratore di condominio
L'amministratore in carica al 31 dicembre di ogni anno deve dichiarare gli importi complessivi degli acquisti del condominio di cui non sia stata fatta ritenuta e il cui importo per singolo soggetto sia superiore a 258,23 euro IVA compresa.
Sono esclusi dal quadro AC gli enti fornitori di acqua, energia elettrica e gas.
L'amministratore compilerà un quadro AC per ciascun condominio.
Esemplificazioni
| Tipo di servizio | Ritenuta | Dichiarazione |
|---|---|---|
| Assicurazione | Nessuna ritenuta | Se l'importo supera € 258,23, Quadro AC del Modello Unico |
| Manutenzione ascensore | Ritenuta del 4% | Modello 770 Semplificato |
| Amministratore | Ritenuta del 20% | Modello 770 Semplificato |
| Lavoro idraulico (solo manutenzione) | Ritenuta del 4% | Modello 770 Semplificato |
| Lavoro idraulico (manodopera + fornitura di beni) | 1) Se la manutenzione è superiore come costo, ritenuta del 4%. 2) Se la manutenzione è inferiore, nessuna ritenuta |
1) Modello 770 Semplificato 2) Se l'importo supera € 258,23, Quadro AC del Modello Unico |
| Installazione portone d'ingresso | 1) Se la manutenzione è superiore come costo, ritenuta del 4%. 2) Se la manutenzione è inferiore, nessuna ritenuta |
1) Modello 770 Semplificato 2) Se l'importo supera € 258,23, Quadro AC del Modello Unico |
| Solo acquisto materiale edile, idraulico, ecc. | Nessuna ritenuta | Se l'importo supera € 258,23, Quadro AC del Modello Unico |
| Relativamente a lavori finalizzati al recupero del patrimonio edilizio, il condominio può ottenere l'applicazione dell'IVA al 10%. Per maggiori informazioni si veda la voce apposita sull'IVA al 10%. |
Collegamenti esterni
- Agenzia delle Entrate, Condominio: adempimenti e agevolazioni fiscali, Guida n. 6/07.